Amministrazione Trasparente

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore delle disposizioni della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di legge di procedere all’acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e di tutti i dati e documenti che siano in loro possesso, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Recapiti dell'ufficio responsabile

Normativa

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

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