Amministrazione Trasparente

Pianificazione e governo del territorio

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013

Art. 39
Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
    a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonchè le loro varianti;
    b) (LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97).
  2.  La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa  privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque  denominato vigente nonchè delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra  oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
  3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
  4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla  vigente legislazione statale e regionale. 

 

"I dati e i documenti che producono ancora effetti dopo la scadenza dei cinque anni, termine generale per la pubblicazione on line previsto dal D.Lgs 33/2013, rimangono pubblicati fino a che non cessa la produzione dei loro effetti".

Pianificazione e governo del territorio

Normativa

Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

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