Revisore dei conti

Data di pubblicazione: 17/05/2024

Data di ultimo aggiornamento: 21/05/2024

L'organo di revisione è un Organo di controllo economico-finanziario dell’attività dell’Ente e di supporto al Consiglio Comunale in materia contabile.

È previsto dal Titolo VII del TUEL (Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 267/2000, artt. 234-241), che ne disciplina le modalità di funzionamento, i compiti ed il compenso. Lo Statuto dell’Ente può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai Revisori dei Conti.

Il Decreto del Ministro dell'Interno n°23 del 15 febbraio 2012, contiene il “Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del Decreto Legge n°138 del 13 agosto 2011”, che disciplina l'istituzione dell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti locali e le modalità di scelta dell'Organo di Revisione Economico - Finanziario.

Il comma 29, dell’articolo 16, del citato Decreto Legge n°138 del 13 agosto 2011, prevede che tutte le disposizioni contenute nell’articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei Revisori degli Enti locali, si applicano alle Regioni a Statuto speciale nel rispetto dei relativi Statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della Legge n°42 del 5 maggio 2009;

L’articolo 36 della Legge Regionale n°2 del 4 febbraio 2016, disciplina le modalità di nomina dei Revisori dei Conti negli Enti locali, che così recita:
“1. A decorrere dal primo rinnovo dell'Organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente Legge, i Revisori dei Conti degli Enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica.

Ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., come specificato nella tabella recata dall’allegato B al medesimo decreto, è possibile adempiere agli obblighi di pubblicazione riferito agli incarichi di consulenza o collaborazione tramite collegamento ipertestuale alla banca dati PerlaPA www.consulentipubblici.gov.it .
2. L'Assessorato Regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica redige un Elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo n°39 del 27 gennaio 2010 (Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la Direttiva 84/253/CEE).
3. Con Deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'Elenco di cui al comma 2, secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli Albi e la dimensione demografica e specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli Enti pubblici territoriali. Con la medesima Deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l'Organo abilitato a effettuarla.
4. Nei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la Revisione Legale dei Conti è affidata a un Collegio di Revisori composto da tre membri.
5. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle Unioni di Comuni la Revisione economico-finanziaria è affidata a un solo Revisore.

Il Consiglio Comunale, delibera la nomina e il loro compenso base, anch’esso definito dal TUEL (art. 241), con riferimento a parametri oggettivi. In aggiunta al compenso base spetta inoltre ai Revisori il rimborso delle spese di vitto, viaggio e alloggio effettivamente sostenute per l’espletamento delle funzioni, che vengono rendicontate periodicamente e non sono prevedibili a priori.

Sono disponibili nella sezione Allegati:

  • la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 7 maggio 2021 di nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2021/2024 (maggio 2021- aprile 2024)
  • la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14 maggio 2024 di nomina del Revisore dei Conti per il triennio  2024-2027 (Maggio 2024-Aprile 2027)
  • i curricula
  • la determinazione di impegno delle spettanze

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