I cittadini, che possiedono i requisiti di legge, e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo, anche se la stessa avviene d'ufficio ogni biennio negli anni dispari; la domanda va presentata entro il 31 luglio.
L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati dalla commissione comunale (o ufficiale elettorale nei Comuni sotto i 15.000 abitanti), che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.
In base alla normativa, si formano due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.