Fase istruttoria
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all'ufficio l'acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che i coniugi compilino il modulo di comunicazione dati.
Il modulo può essere:
- consegnato all'ufficio Stato Civile;
- trasmesso via email ad uno dei seguenti indirizzi: servizidemografici@comune.aritzo.nu.it; protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it; demografici@pec.comune.aritzo.nu.it.
Al modulo deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l'accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio di Stato Civile stabilisce la data della redazione dell'accordo, previo contatto con gli interessati.
Redazione dell'accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev'essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all'Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vare fasi del procedimento. L'interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.
Conferma dell'accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, nel giorno concordato con l'ufficio di Stato Civile , i coniugi devono presentarsi per rendere all'ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell'accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.