Il matrimonio religioso è basato sull'indissolubilità, sulla procreazione e sull'obbligo di educare i figli all'interno della comunità cristiana.
Un divorziato, se non dopo aver ottenuto l'annullamento del precedente legame tramite la Sacra Rota, non può contrarre matrimonio, secondo il rito cattolico, così come la suora o il sacerdote, che abbiano preso i voti, ed il fedele appartenente ad un'altra religione, se non hanno ricevuto una speciale dispensa dalla Santa Sede; pena l'illiceità, la scomunica o l'invalidazione.
Gli impedimenti alla celebrazione del rito religioso, oltre alle proibizioni che le leggi dello Stato contemplano si dividono in impedimenti e dirimenti.
Gli impedimenti rendono il matrimonio illecito quali la parentela legale, la religione mista (tra un cattolico ed un eretico o scismatico) e il voto religioso semplice.
I dirimenti rendono il matrimonio invalido oltre che illecito e sono: l'età, l'impotenza, un vincolo matrimoniale precedente, la disparità di culto (fra cattolici e fedeli di religioni non cristiane), la condizione di sacerdozio, la consanguineità, il ratto o il delitto, la cognazione legale (parentela che si acquisisce per adozione).
Al parroco si può chiedere la dispensa, in alcuni casi, per ottenere l'autorizzazione al matrimonio religioso.
Al giorno d'oggi un'impedimento comune è quello della disparità di culto; in genere, è sufficiente che gli sposi s'impegnino ad educare i figli secondo la religione cattolica, per poter ottenere l'autorizzazione.
Il matrimonio religioso con rito cattolico (efficace per il diritto canonico) e il matrimonio civile (efficace per l'ordinamento italiano), possono essere celebrati separatamente. Solitamente, però, si celebra un unico matrimonio concordatario, che viene celebrato dal parroco, ma che ha effetti anche per l'ordinamento italiano; è necessario che i nubendi si rechino preventivamente dal Parroco del Comune di residenza di uno degli sposi, essendo prescritta dalla normativa concordataria la richiesta di pubblicazione anche da parte di quest'ultimo.
All'atto della richiesta è opportuno altresì indicare l'esistenza di eventuali figli naturali che si vogliano riconoscere col matrimonio, al fine di consentire l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria.
Nel caso di matrimonio concordatario, il riconoscimento può essere ricevuto direttamente dal ministro di culto celebrante.
Altri tipi di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, riguardano i culti non cattolici riconosciuti dalla Stato italiano o previsti a seguito di accordi tra lo Stato italiano ed altre confessioni religise.
In caso di matrimonio con rito concordatario, entro 5 giorni dalla celebrazione, il parroco, o il ministro di culto celebrante, presenta la richiesta di trascrizione e l'atto di matrimonio all'ufficio protocollo del Comune.
Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.
La trascrizione può essere fatta anche più tardi (richiesta tardiva), su richiesta dei due sposi o anche di uno solo di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro coniuge. A trascrizione avvenuta si può richiedere la certificazione relativa al matrimonio.