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La dichiarazione di nascita di un figlio (denuncia di nascita) può essere fatta:
presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio nascite del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita.
Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.
Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.
L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre.
Enti titolari:
Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuta la nascita;
Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune;
Comune ove è avvenuto il parto;
Comune di residenza dei genitori;
Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto sta bilito dall'art. 7, lett. A), D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).
Come fare
I genitori si dovranno presentare entrambi per procedere al riconoscimento del figlio.
In caso di madri separate o divorziate la procedura è la medesima di due genitori non sposati.
Se la madre non ha la residenza in Italia si può chiedere che la nascita venga registrata nel Comune di residenza del padre.
La madre di età inferiore ai 16 anni non può riconoscere la nascita del figlio, lo potrà fare solo successivamente.
Cosa serve
Documento di identità non scaduto;
se non si possiedono documenti di identità, bisogna presentarsi con due testimoni (con documenti non scaduti) che attestino sotto la loro responsabilità l'identità del o dei genitori;
attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto
Cosa si ottiene
Terminata la dichiarazione di nascita, l'Ufficiale di Stato Civile può rilasciare tutti i certificati o estratti che occorrono:
per la scelta del pediatra in AUSL;
per il datore di lavoro o per l'INPS per avviare le pratiche di maternità o richiedere gli assegni familiari.
Inoltre viene automaticamente inviata all'Agenzia delle entrate la richiesta di codice fiscale, che verrà consegnato a domicilio. E' possibile richiedere subito anche uno stato di famiglia aggiornato.
Tempi e scadenze
La dichiarazione va fatta:
entro 3 giorni presso il Centro Nascita dell'Ospedale e/o Casa di Cura (il quale poi provvederà a inviare il documento al Comune di residenza della madre);
entro 10 giorni presso i Servizi Demografici del Comune di residenza della madre (oppure in quello di nascita del bimbo).
I giorni vanno contati a partire dal giorno successivo alla nascita; nel caso in cui il decimo o il terzo giorno cadano in un giorno festivo, la scadenza viene spostata avanti di un giorno.
Accedi al servizio
Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.
Vincoli
Se la dichiarazione di nascita viene resa dopo i 10 giorni, il genitore dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione tardiva dell'atto e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica, dopodichè, l'Ufficio può rilasciare la certificazione.
Accolta la dichiarazione e la documentazione, l'Ufficiale di Stato Civile redige l'atto di nascita dandone comunicazione all'Ufficio anagrafe affinché provveda al rilascio del tesserino di Codice Fiscale del bambino e del certificato di Stato di famiglia che i genitori dovranno esibire all'A.S.L. per l'acquisizione del libretto sanitario e per la scelta del Pediatra.
Casi particolari
I genitori in possesso del "libretto internazionale di famiglia" possono chiedere allo stesso Ufficiale di Stato Civile che compila l’atto di nascita di annotare la nascita del figlio sul libretto. Prima di recarsi alla AUSL occorre essere in possesso del codice fiscale del bambino, da richiedere all'Agenzia delle Entrate.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre
informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.