L'assegno di maternità (articolo 66, Legge 448/98) consiste nella corresponsione di un assegno mensile, per 5 mesi, di € 288,75 per un totale di € 1.443,73 pagati in una unica soluzione dall'INPS di competenza, previa concessione da parte del Comune di residenza.
Possono presentare domanda per ottenere il beneficio, esclusivamente le madri cittadine italiane residenti e cittadine comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, effettivamente residenti sul territorio comunale, che non beneficiano, per il figlio nato, di un trattamento previdenziale di indennità di maternità, a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale.
Le madri che abbiano avuto dei figli in affido preadottivo o in adozione senza affidamento, possono beneficiare del trattamento previdenziale di maternità. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, il minore, se italiano, non deve superare i sei anni d'età; se è straniero, non deve superare la maggiore età.
Occorre, inoltre, possedere determinati requisiti di reddito: l'indicatore della Situazione Economica (ISE) deve essere inferiore a un valore stabilito (per il 2006, per un nucleo familiare di tre persone, il reddito non deve essere superiore a € 30.099,59) .
Per nuclei familiari di diversa composizione il limite dell'ISE è ricalcolato sulla base di apposita scala di equivalenza.
Qualora le madri lavoratrici godano di un'indennità di maternità, corrisposta dagli enti previdenziali, inferiore ad € 288,75 mensili, potranno richiedere un assegno di maternità il cui importo sarà decurtato di tale indennità.
L'assegno di maternità dello Stato (comma 8, articolo 49, Legge 488/99) non può essere cumulato con quello previsto dall'articolo 66 della Legge 448/98.