La tessera elettorale personale, prevista dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, numero 120, ed istituita con Decreto del Presidente della Repubblica, numero 299, dell'8 settembre 2000, sostituisce integralmente il vecchio tradizionale certificato elettorale ed è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto, e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza.
E' un documento permanente che dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum e potrà svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni elettorali o referendarie.
Viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o gli eventuali duplicati, l'Ufficio Elettorale comunale e le Delegazioni Anagrafiche decentrate, osservano degli orari prolungati per tutta la durata delle operazioni elettorali.
La tessera è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (diciotto), per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che viene effettuata mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.
Esauriti i diciotto spazi a disposizione, su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale.