Il riacquisto automatico è previsto per coloro che, avendola persa per naturalizzazione, rientrino stabilmente in Italia; in tal caso, non è necessaria alcuna dichiarazione, in quanto, dopo un anno dalla data di iscrizione in anagrafe, la persona riacquista automaticamente la cittadinanza italiana, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anno di residenza, a meno che non intervenga da parte del Ministero dell'Interno, decreto di inibizione al riacquisto.
Riacquisto in seguito a dichiarazione
Se il cittadino presta effettivo servizio militare per lo Stato Italiano e dichiara di volerla riacquistare;
se il cittadino assume o ha assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, dichiarando di volerla riacquistare;
se il cittadino dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica italiana;
se il cittadino di chiara di volerla riacquistare dopo averla perduta, per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica italiana e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare assunti o prestati nonostante l'intimazione.
Riacquisto automatico
Colui che ha perso la cittadinanza italiana, la riacquista automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.
Nel caso di riacquisto automatico in seguito al rientro in Italia, il Comune di residenza accerterà il trascorso possesso della cittadinanza italiana e la sua successiva perdita e trascriverà nei registri di cittadinanza l'attestazione del Sindaco relativa al riacquisto.
Anche la donna che avesse perso la cittadinanza italiana per acquisizione automatica di quella straniera in caso di matrimonio con cittadino straniero, la può riacquistare, previa dichiarazione da rendersi o presso il Comune di residenza o presso il Consolato italiano competente se residente all'estero.